Normativa

Il principale riferimento normativo che regola la gestione degli PFU in Italia è il Decreto Ministeriale n. 182 dell’19 Novembre 2019 che, ispirandosi alle Direttive Europee in materia, introduce nel nostro settore il principio della “Extended Producer Responsibility”.

In base a questo principio ricade sui produttori la responsabilità di organizzare la gestione del fine vita dei prodotti, in questo caso gli pneumatici. Al fine di garantire l’avvio al corretto recupero in un regime di tutela della concorrenza il D.M. 182/2019 attribuisce ai produttori ed alle loro forme associate (Elenco consultabile sito MiTE) specifici obblighi, quali:

  • Raccogliere e gestire annualmente quantità di PFU (di ogni marca) almeno equivalenti alle quantità e tipologie degli pneumatici che hanno immesso sul mercato nazionale del ricambio nell’anno solare precedente;
  • Dichiarare all’Autorità competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, la quantità e le tipologie degli pneumatici immessi sul mercato del ricambio nell’anno solare precedente;
  • Dichiarare all’Autorità competente, entro il 31 maggio di ogni anno, le quantità, le tipologie e le destinazioni di recupero o smaltimento degli PFU;
  • Inviare all’Autorità competente un Progetto con la descrizione dettagliata delle attività di gestione
  • Inviare all’Autorità competente un rendiconto economico completo della gestione dei contributi PFU;
  • Adempiere agli obblighi previsti anche attraverso la costituzione di strutture dedicate, come il Consorzio EcoTyre, che provvedono a tutte le attività di gestione degli PFU, ivi compresi gli obblighi di comunicazione e rendiconto;

Per coprire i costi derivanti dal trattamento e dalla valorizzazione degli PFU, la legislazione italiana ha previsto l’istituzione di un contributo ambientale, applicato in forma esplicita in fattura al momento dell’acquisto di uno pneumatico nuovo.